Il patto di non concorrenza è disciplinato dall’articolo 2125 del codice civile. Esso è un contratto a prestazioni corrispettive e a titolo oneroso con il quale datore di lavoro si obbliga a corrispondere al lavoratore una somma di denaro in cambio dell'impegno di quest'ultimo a non svolgere attività concorrenziale per il tempo successivo alla cessazione del rapporto. La ragione del patto di non concorrenza consiste nel fatto che l’azienda vuole tutelarsi riguardo all’eventualità che il lavoratore utilizzi le conoscenze apprese a vantaggio di altre aziende o per farle concorrenza sul mercato in modo diretto.

La non concorrenza va remunerata

Come ribadito dal Legislatore e Confermato anche Soldi al Sicuro, Nel patto di non concorrenza la firma del dipendente è sempre indispensabile, per questa ragione, è necessario che gli restino effettive possibilità di impiego e non vi siano divieti che comprimano la sua capacità professionale.

La stipulazione del patto nel lavoro dipendente deve avvenire in forma scritta e deve prevedere un corrispettivo e contenere il vincolo entro determinati limiti di oggetto, tempo e luogo. L’accordo può essere concluso in tre momenti: al momento dell’accordo, nel corso del rapporto o al momento dell’assunzione. Relativamente all’oggetto del patto, esso può limitare la futura attività del lavoratore sia riguardo all’avvio di un’attività autonoma, ma anche riguardo all’assunzione presso un altro datore di lavoro. Il Codice civile prevede che il patto non possa superare cinque anni per i dirigenti e tre anni per i dipendenti. Il patto, inoltre, deve prevedere l’erogazione di un corrispettivo come prezzo della rinuncia del lavoratore a svolgere alcune mansioni per un determinato periodo di tempo. L’erogazione del pagamento può essere mensile nel corso del rapporto o dopo che esso sia cessato. Qualora l’indennità non sia preventivamente concordata tra le parti, questa sarà determinata dal giudice in via equitativa, anche con riferimento: alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto; alle cause di cessazione del contratto di agenzia; all’ampiezza della zona assegnata all’agente; all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente. Nel patto è necessario individuare la zona territoriale nella quale l’attività è vietata.

Il patto di non concorrenza nella giurisprudenza

Il Tribunale di Milano, con una sentenza del 28 settembre 2010, si è pronunciato in merito alle caratteristiche del “corrispettivo”. Esso deve essere, a pena di nullità, predeterminato nel suo ammontare al momento della stipula del patto, poiché è in quel preciso momento che si perfeziona il consenso delle parti. Il Tribunale di Milano, a tal proposito, ha affermato che viola l’art. 2125 c.c. la previsione del pagamento di un corrispettivo del patto di non concorrenza durante il rapporto di lavoro, in quanto la stessa, facendo dipendere l'entità del corrispettivo esclusivamente dalla durata del rapporto, finisce per attribuire a tale corrispettivo la funzione di premiare la fedeltà del lavoratore, anziché di compensarlo per il sacrificio derivante dalla stipulazione del patto.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n° 218 del 8 Gennaio 2013, ha affermato che la previsione di risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro è causa di nullità per contrasto con norme imperative, ciò perché “la grave ed eccezionale limitazione alla libertà di impiego delle energie lavorative risulta compatibile soltanto con un vincolo stabile, che si presume accettato dal lavoratore all’esito di una valutazione della sua convenienza, sulla quale fonda determinate programmazioni della sua attività dopo la cessazione del rapporto".

L’obbligo di non concorrenza e imprese.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24159 del 12 novembre 2014, ha dichiarato la nullità di un patto di non concorrenza che, oltre a limitare l’iniziativa economica del socio che cede le quote di una società, preclude in modo assoluto la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento della sua ex azienda. Tale patto è in palese contrasto con la libera iniziativa economica prevista dall’art. 41 della Costituzione.

Il patto di non concorrenza e contratto di agenzia.

Le norme di riferimento sono l’art. 1751 bis c.c., introdotto dal D.Lgs 10/9/91 n°303 e dalla legge 422/2000, nonché l’art. 14 dell’A.E.C. del 20/3/02 del settore industriale.

Secondo la suddetta normativa, per la validità del patto di non concorrenza post contrattuale è sufficiente che la pattuizione del divieto risulti da atto scritto, senza  che sia necessario specificare la zona, la clientela, il genere di prodotti, la durata. La giurisprudenza ribadisce, inoltre, la sostanziale impossibilità della decorrenza del patto durante il rapporto di lavoro in quanto, pur trattandosi di un lavoro parasubordinato come quello di agenti di commercio e rappresentanti, è pressocché impensabile che nel periodo lavorativo in cui si è a continuo contatto con l’imprenditore si possa porre in essere attività di concorrenza.

Qualora l’agente dovesse violare il patto di non concorrenza, la società, sempre se ha pagato la relativa indennità, potrebbe chiedere, cumulativamente, l’adempimento anche se tardivo e il risarcimento dei danni conseguiti a causa del ritardo dell’adempimento, proponendo l’azione di risarcimento danni.

Infine, bisogna ricordare che se il patto di non concorrenza interviene quando il rapporto è già cessato, anche il compenso è da considerarsi "al di fuori" del rapporto di lavoro. Per questa ragione, il corrispettivo erogato non è ricollegabile al concetto di retribuzione.

 

 

1 commento

  1. Buonasera, volevo sapere se il patto di non concorrenza deve essere rispettato anche nel caso in cui un agente monomandatario venga assunto da un altra sociètà operante nello stesso settore della ditta mandante. Quindi da lavoratore autonomo diventa dipendente; deve osservare ugualmente il patto anche se non esercita più come lavoratore autonomo?

    Grazie, saluti

    L.

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